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D.Lvo 24/04/2003 n. 114
- Il testo dell'art. 2 della Legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante: «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 1972, n. 8, come modificato dalla Legge qui pubblicata è il seguente: «Art. 2 (Società concessionaria) . La società concessionaria dovrà avere come scopo sociale: lo studio, la progettazione e la costruzione di un'opera per il collegamento stabile ferroviario e viario e dei pubblici servizi tra la Sicilia e il continente; l'esercizio del collegamento e la manutenzione dell'opera di cui al punto precedente, salvo quanto previsto dall'art. 3 per quanto attiene all'esercizio ferroviario, nonchè lo svolgimento di ogni connessa attività anche attraverso società partecipate; a fronte di eventuali contributi per la svolgimento di attività connesse si procederà alla separazione dei relativi flussi contabili. L'atto costitutivo e lo statuto sociale non potranno prevedere deroghe alle maggioranze assembleari di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile e, per quanto attiene alla azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed alla ANAS, dovranno prevedere la facoltà per ciascuna delle aziende di nominare, ai sensi dell'art. 2458 del Codice civile, almeno un amministratore ed un sindaco e per ciascuna delle due regioni almeno un amministratore. Lo statuto deve altresì prevedere la previa designazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la nomina di tre degli altri amministratori. (Comma abrogato). In deroga alle disposizioni del codice civile, il presidente del consiglio d'amministrazione sarà nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile e per le partecipazioni statali. La società concessionaria è autorizzata, in deroga alle limitazioni di cui all'art. 2410 del Codice civile, ad emettere obbligazioni per un importo superiore al capitale versato.».
- Il testo dell'art. 3 della Legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante: «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 1973, n. 8, come modificato dalla Legge qui pubblicata, è il seguente: «Art. 3 (Disposizioni sulla società concessionaria). - Alla società concessionaria è affidato l'esercizio, la gestione e la manutenzione del collegamento sullo stretto di Messina, ad eccezione di quanto riguarda gli impianti ferroviari che, ad ultimazione e collaudo definitivo dell'opera, passeranno in esercizio, gestione e manutenzione all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo il vigente ordinamento. Le spese generali di gestione dell'opera e della relativa manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono a carico della società concessionaria. (Comma abrogato).
- Il testo dell'art. 9 della Legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante: «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 1972, n. 8, come modificato dalla Legge
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